La gestione dei rifiuti, nell'ingegneria ambientale, riguarda l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (smaltimento o riciclaggio) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale.

Dati forniti dall'ISPRA

Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente grazie alla possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi e ridurre la produzione di rifiuti stessi attraverso l'ottimizzazione del loro ciclo di gestione.

Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):

  • rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  • rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli classificati come rifiuti urbani;
  • rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli classificati come rifiuti urbani;
  • rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificati come rifiuti urbani;
  • rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificati come rifiuti urbani;
  • rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli classificati come rifiuti urbani.

Rifiuti pericolosi

Attività di raccolta di rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5):

  • quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER. Tali rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall'origine.
  • quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Smaltimento

Nell'ambito della gestione dei rifiuti particolare importanza riveste lo smaltimento, che, ai sensi dell'articolo 182 del Codice dell'ambiente, è la fase residuale del ciclo gestionale dei rifiuti. Questa operazione, che avviene principalmente in discarica, si esegue infatti ogni qual volta non sia possibile recuperare o sfruttare in altro modo materiali di scarto.

In base all'art. 183 del suddetto Codice, in recepimento della Direttiva 2008/97/CE, per smaltimento dei rifiuti deve intendersi "qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia". A titolo esemplificativo, il Codice individua, quali attività di smaltimento, il deposito sul o nel suolo, le iniezioni in profondità, lo scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico, il seppellimento nel sottosuolo marino, i trattamenti biologici o chimici che danno origine a evaporazione, essiccazione, incenerimento a terra o in mare ed, infine, i depositi permanenti.

Lo smaltimento deve essere preceduto da apposita verifica dell'impossibilità tecnico-economica di recuperare i rifiuti in altro modo e deve essere eseguito senza pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Tracciabilità

Con l'abrogazione del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) per opera dell'art. 6 del D.L. n. 135/2018, l'Italia ha rivoluzionato anche il sistema di tracciabilità dei rifiuti. A sostituire il SISTRI è intervenuto l'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che, in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, stabilisce che esso debba essere garantito in tutte le fasi, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale. Al fine di assicurare la raccolta e l'elaborazione dei dati ambientali inerenti ai rifiuti, il Ministero dell'Ambiente, con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale dei gestori, gestisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, articolato in 

  • una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali e dei dati afferenti ai percorsi rilevati da sistemi di geolocalizzazione

 

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